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20/10/2011 Obbligo PEC - Posta Elettronica Certificata
Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC):
per le società di nuova costituzione la PEC e' immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente;
per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc...) diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all'ordine o collegio di appartenenza;
per le amministrazioni pubbliche che non vi avessero ancora provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) devono istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA. |
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14/10/2011 Avvertenze per un corretto versamento telematico
I versamenti telematici si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulta aperto presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto l’intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.
L’elaborazione delle operazioni avviene con procedure automatizzate e - nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta - l’istituto presso il quale è aperto il conto non procederà con l’addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato.
Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’adempimento, fermo restando che l’addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta.
L’invio dei versamenti telematici con congruo anticipo rispetto alla scadenza consente, inoltre, di correggere eventuali errori di compilazione che hanno determinato lo scarto del file trasmesso e di eseguire nuovamente l’operazione entro la scadenza prevista, evitando di incorrere in sanzioni. |
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