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14/10/2011
Esecutività degli avvisi di accertamento: dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011). Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria. L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione. In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella. Attenzione: l’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni. Infine, è previsto che l’agente della riscossione dovrà attivare l’espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Attenzione: gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
 
01/07/2011
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